DISAGIO ECONOMICO
Come si rinnova la domanda di bonus?
Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cliente deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2018 al 31-12-2018, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2018 al fine di garantire la continuità dell’erogazione).
Il sistema SGAte invia un’apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.
I moduli da utilizzare sono, in alternativa:
- se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) il modulo A;
- se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo semplificato).
Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un’attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l’agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.
Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?
Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo.
Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familiari o la situazione reddituale e patrimoniale del cliente, queste possono essere recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
Solo in caso di cambio di indirizzo di fornitura durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo VF (variazione fornitura). Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto.
Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019 e a gennaio del 2019 trasferisce la propria fornitura elettrica in altra città, deve presentare la domanda di variazione fornitura nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova fornitura.
Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?
Nulla. In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato automaticamente dal nuovo fornitore senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.
Può essere interrotta l’erogazione del bonus?
Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione.
Se per esempio:
- i dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
- la dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
- il contratto di energia elettrica viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
- la tariffa da “uso domestico” diventa “uso non domestico”.
il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.
DISAGIO FISICO
E’ necessario presentare la domanda di rinnovo?
Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.
Se la domanda di bonus è stata presentata nel 2012 è possibile chiedere un eventuale adeguamento?
Si, è possibile chiedere un adeguamento. I soggetti che prima del 2013 avevano già richiesto e ottenuto il bonus, possono verificare se, in base ai nuovi livelli di bonus, hanno diritto a una quota di agevolazione maggiore. Nel caso in cui, utilizzando l’applicativo di simulazione, venga assegnata una fascia maggiore della minima, è possibile presentare domanda di variazione utilizzando la nuova modulistica (modulo B e allegati) e barrando l’apposita casella “variazione apparecchiature”. La variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.
E’ possibile chiedere un adeguamento se vengono installate nuove apparecchiature?
Sì, si può chiedere un adeguamento sia nel caso in cui si installino nuove apparecchiature, sia nel caso in cui si debbano utilizzare quelle già presenti per un maggior numero di ore giornaliere.
E’ necessario presentare il modulo B barrando la voce “variazione apparecchiature”. E’ sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il simulatore perché può accadere che, malgrado l’aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l’ammontare del bonus non cambi. In tale situazione il sistema SGAte non accetta la domanda di variazione e l’agevolazione in corso non subisce variazioni. In caso di attribuzione di un diverso livello di bonus, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.
Se il cliente non usa più le apparecchiature cosa deve fare?
Il cliente è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus.
Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?
In caso di cambio del venditore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.
Se cambia l’intestatario del contratto cosa succede?
Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus viene erogato con continuità.
Se invece il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa.