NORMATIVE ARERA

A seguire le normative per i settori dell’energia elettrica e il gas. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è operativa dal 23 aprile 1997, data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di organizzazione e funzionamento. Quale autorità indipendente, regola e controlla i settori dell’energia elettrica e del gas come già previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Le sue finalità di regolazione sono rivolte al perseguimento delle seguenti finalità:

  • Promozione della concorrenza
  • Promozione dell’efficienza
  • Adeguati livelli di qualità nei servizi in condizioni di economicità e di redditività
  • Fruibilità dei servizi e diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio
  • Tutela ambientale
  • Uso efficiente delle risorse

I poteri normativi attribuiti all’ARERA attengono sia alla rete sia all’erogazione del servizio.

PER SAPERNE DI PIÙ: https://www.arera.it/it/che_cosa/presentazione.htm

Glossario dei termini contenuti nei documenti di fatturazione:

https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/glossario

Deliberazione 228/2017/R/com -TIRV-

Con la delibera 228/2017/R/com, in vigore dal 1 maggio 2017, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (già AEEGSI) ha approvato il “Testo Integrato per l’adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV)” applicabile ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali del venditore che comprende sia le misure preventive per la conferma del contratto che la procedura ripristinatoria. 

Dal 1° gennaio 2017 il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione è stato modificato al fine di promuovere il livello ottimale di potenza impegnata per il cliente. Quest’ultima è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal venditore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). È definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati.

Modalità per la variazione della potenza disponibile

Per variare la potenza disponibile occorre presentare una richiesta a Forini S.p.a., che farà da tramite verso il distributore per quanto riguarda sia la formulazione del preventivo sia la conferma della richiesta di variazione da parte del cliente, se questi accetta il preventivo. Se la variazione riguarda una fornitura con potenza disponibile, entro i 6 kW, Forini S.p.a. informa direttamente il cliente, all’atto della richiesta, circa i costi e il tempo massimo di esecuzione della prestazione (cosiddetto preventivo rapido). Se il cliente conferma di voler procedere, Forini S.p.a. trasmetterà la richiesta al distributore, il quale dovrà eseguire la prestazione entro il tempo massimo previsto.

Se la pratica richiesta dal cliente non è tra quelle eseguibili tramite preventivo rapido, Forini S.p.a. provvede a trasmettere la richiesta al distributore che, entro i successivi 15 giorni lavorativi, dovrà formulare un preventivo. Se il cliente accetta il preventivo, seguendo le modalità indicate nel preventivo stesso, il distributore esegue la prestazione entro i tempi indicati nel preventivo stesso. Forini S.p.a. provvederà a gestire tutte le richieste nel rispetto delle disposizioni in materia di qualità commerciale del servizio come disciplinate dal TIQE 2016-2023. Forini S.p.a. ha aderito, con decorrenza 6 giugno 2023, alla procedura prevista dal provvedimento di cui al TIRV con il quale l’Autorità ha introdotto misure per la prevenzione del fenomeno dei contratti e delle attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale contestati dal cliente, consentendogli di poter accedere ai rimedi offerti dall’applicazione della procedura di ripristino. Il TIRV, pertanto, mediante un testo ricognitivo e organico, anche con riferimento alle previgenti disposizioni in materia di cui alle deliberazioni 153/2012/R/e 266/2014/R/com, ha permesso ad Forini S.p.a. di adottare misure idonee a prevenire il verificarsi delle ipotesi di mancata acquisizione del consenso da parte del cliente finale.

Bonus Sociale Energia Elettrica e Gas

Le informazioni dettagliate e aggiornate relative al bonus sociale sono consultabili nel sito dell’ARERA https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm e https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm

Atlante dei diritti del consumatore di energia

Collegati al sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per visualizzare l’Atlante dei diritti del consumatore di energia: una guida on line con domande e risposte per orientare i consumatori di elettricità e gas nel mercato dell’energia e per far conoscere le garanzie e le tutele definite dall’Autorità. http://www.autorita.energia.it/atlante/

Informazioni su standard di qualità e indennizzi ai sensi del -TIQV-

I livelli di qualità commerciale sono quelli previsti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nel Testo integrato della qualità della vendita (TIQV) di cui alla Delibera 413/2016/R/com e s.m.i.. Il TIQV si è inserito in un procedimento avviato dall’Autorità nel 2015 per la razionalizzazione del sistema di tutele dei clienti finali in materia di trattamento dei reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie. In particolare, il TIQV ha stabilito quattro fattispecie di prestazione, delle quali tre sottoposte a standard specifico (tempo di risposta a reclami scritti, tempo di rettifica di fatturazione e tempo di rettifica di doppia fatturazione) e una a standard generale (tempo di risposta a richieste scritte di informazioni); 

Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale:

  • Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 40 (quaranta) giorni solari
  • Tempo massimo di rettifica di fatturazione 90 (novanta) giorni solari
  • Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20 (venti) giorni solari
  • Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale
  • Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 (trenta) giorni solari – 95% (novantacinque per cento) previsto come standard generale. 

Analogamente a quanto avviene per le prestazioni fornite dal distributore, se il venditore non rispetta gli standard specifici di qualità commerciale, il cliente deve automaticamente ricevere un indennizzo. Gli indennizzi automatici sono corrisposti al cliente finale nella prima fattura utile e comunque, non oltre 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito. Il venditore non deve pagare l’indennizzo automatico se il mancato rispetto degli standard specifici di qualità è

riconducibile a:

  • Cause di forza maggiore, intese come atti dell’autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  • Cause imputabili al cliente o a terzi oppure danni o impedimenti provocati da terzi;
  • Se nell’anno solare al cliente è già stato pagato un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard di qualità;
  • In caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente perché non contengono le informazioni minime richieste;
  • In caso di reclami scritti per interruzioni della fornitura prolungate o estese.

L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione, come indicato di seguito:

  • Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  • Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  • Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto di fornitura, il Cliente potrà esperire gratuitamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, gestito dall’Acquirente Unico. La procedura potrà essere attivata, da parte del Cliente, solo dopo aver inviato il reclamo forinienergia@pec.it e questa abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo, in ogni caso la domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo (Testo Integrato Conciliazione (TICO) – Delibera 209/2016/R/eel dell’ARERA e s.m.i.). Ulteriori informazioni su modalità e tempi di accesso, nonché svolgimento della procedura sono consultabili sul sito: https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm.

 

FORINI S.P.A
Via del Popolo, 9
06083 Bastia Umbra (PG)

Mail: energia@forini.com
Tel: +39 075 8000261

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